Azienda biologica Montagnana

Produzione e vendita parmigiano reggiano di montagna certificato biologico

 

 

 

 Legislazione bio

 

 

 

 

 

LA LEGISLAZIONE A LIVELLO NAZIONALE/REGIONALE

 

A livello nazionale, l’agricoltura biologica risulta disciplinata dal Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 che, oltre a definire i livelli di competenze e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche interessate (Ministeri e Regioni), opera scelte importanti in materia di sistema di controllo, di modalità di accesso e di presentazione delle produzioni, provvedendo alla piena applicazione delle disposizioni comunitarie. La legislazione comunitaria Reg. CEE n. 2092/91 fu recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il Decreto Ministeriale del 25.5.1992 n.338; per il ricorso presentato da alcune regioni italiane, il decreto è stato annullato dalla Corte Costituzionale nel 1993. Nel febbraio del 1994 il Parlamento delegò il Governo ad emanare un decreto legislativo in grado di regolamentare l'intera materia; il 17.3.1995 finalmente fu posto in essere il decreto legislativo 17.3.95 n. 220 (G.U. n. 129 del 5.6.95) con il quale viene data attuazione al Reg.Cee n. 2092/91.

Le Amministrazioni centrali (Ministeri Politiche Agricole, Sanità, Industria, Commercio estero) garantiscono l'applicazione del sistema di controllo attraverso il riconoscimento di organismi di controllo privati, strutturati operativamente sul territorio nazionale, ai quali è demandato il ruolo del controllo sulle attività degli operatori di agricoltura biologica.

Ai fini del riconoscimento, un apposito Comitato nazionale valuta la capacità dell'organismo in termini di esperienza, affidabilità e obiettività nonché di dotazioni di risorse, personale e attrezzature di carattere tecnico e amministrativo.

La Pubblica amministrazione (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni e Provincie) svolge l'importante funzione di garanzia del rispetto delle regole del "sistema agricoltura biologica", attraverso le attività di coordinamento (aspetti tecnici, amministrativi e sanzionatori) e di vigilanza sull'operato degli Organismi di controllo riconosciuti.

Le altre disposizioni che, a livello nazionale, interessano il settore biologico riguardano le misure per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica ( Decreto Legge n. 279 del 22/11/2004 e Legge . n. 5 del 28/1/2005), ed il quadro di riferimento (Circolare MiPAF) per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica – Registro CEE 2092/91 - Legge n. 748/1984. (GU n. 258 del 3-11-1999)

Per completare l’informazione dal punto di vista regionale si riporta, qui di seguito, una tabella riepilogativa contenente i riferimenti legislativi regionali che disciplinano il settore dell’agricoltura biologica:

 

 
 

 

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Regioni

Normativa regionale

Abruzzo

Legge Regionale 53 del 30/05/1997 Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare

Basilicata

Legge regionale n. 14 del 27/04/1999
Disciplina delle produzioni biologiche regionali

Campania

Legge regionale n. 24 del 12/8/1993  

Disciplina, promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica

Emilia Romagna

Legge regionale n. 28 del 2/8/1997
Norme per il settore agroalimentare biologico

Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 36 del 06/12/1999
Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualita’ e norme sul metodo di produzione biologico;

Lazio

Legge regionale 21 del 30/06/1998
Norme per l'agricoltura biologica

Liguria

Legge regionale 36/99 - Agricoltura biologica

Lombardia

Legge regionale 7 del 07/02/2000, Norme per gli interventi regionali in agricoltura

Marche

Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 ''Disciplina dell'agricoltura biologica''

Molise

Legge regionale 17 del 13/03/1996
Norme per l' agricoltura biologica

Piemonte

Legge regionale 13 del 25/06/1999
Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Sardegna

Legge regionale 9 del 04/03/1994
Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica

Toscana

Legge regionale 31 del 19/04/1994, Norme per l' agricoltura biologica

Umbria

Legge regionale 39 del 28/08/1995
Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici

Valle d’Aosta

Legge regionale n.8 del 17/04/2001
Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.

Veneto

legge regionale 24 del 06/04/1990, Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica.

Provincia autonoma di Bolzano

Legge Provinciale del 20/01/2003
Norme per l'agricoltura biologica

Provincia autonoma di Trento

legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 recante ''Norme per l'agricoltura biologica''

 
 
   

Legislazione europea

Il ruolo della legislazione

Nell'ambito delle riforme della PAC avviate alla fine degli anni '80 venne riconosciuto il ruolo fondamentale che avrebbe potuto svolgere l'agricoltura biologica per la realizzazione dei nuovi obiettivi, quali la riduzione delle eccedenze, la promozione di prodotti di qualità e l'integrazione delle pratiche di tutela ambientale nell'agricoltura. Ma perché l'agricoltura biologica potesse conquistare la fiducia dei consumatori era evidente che sarebbe stata necessaria una legislazione rigorosa, accompagnata da misure antifrode, per impedire che venissero fatti passare per biologici prodotti che non corrispondevano a tale definizione. Oggi i consumatori chiedono sempre più spesso di avere accesso alle informazioni sui metodi di produzione degli alimenti - "dalla stalla al piatto" - e domandano garanzie sul fatto che in ogni fase del processo produttivo vengano prese tutte le precauzioni necessarie in termini di sicurezza e di qualità.

 

Una legislazione per realizzare il cambiamento

Per garantire l'autenticità dei metodi di produzione biologica sono stati adottati diversi regolamenti, fino a creare un quadro globale di riferimento che abbraccia tutte le colture e gli allevamenti biologici, nonché l'etichettatura, la trasformazione e la commercializzazione di questo tipo di prodotti. I regolamenti suddetti disciplinano anche le importazioni di prodotti biologici nell'UE.

Da quando è stato adottato il primo regolamento sull'agricoltura biologica il regolamento CEE/n. 2092/91, entrato in vigore nel 1991, molte aziende nell'Unione europea si sono convertite ai metodi di produzione biologica. Per gli agricoltori che desiderano ottenere il riconoscimento ufficiale della loro condizione di produttori biologici è fissato un periodo minimo di conversione di due anni prima della semina per le colture annuali e di tre anni per le colture perenni. Nell'agosto 1999, con il regolamento CE/n. 1804/1999, sono state poi adottate le norme sulla produzione, l'etichettatura e il controllo delle principali specie animali (bovini, ovini, caprini, equidi e pollame). Questo testo affronta questioni come quella dell'alimentazione, della profilassi e delle cure veterinarie, del benessere degli animali, delle pratiche di allevamento e della gestione del letame. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti da essi derivati sono espressamente esclusi dai metodi di produzione biologici.

 

I regolamenti contemplano anche le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi i cui criteri di produzione e i cui sistemi di controllo in materia di agricoltura biologica siano stati riconosciuti dall'UE come equivalenti a quelli da essa applicati.

 

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento (CE) N. 1997/2006 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all

Regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

 

 

Qualità e Sicurezza

I prodotti biologici sono sempre stati più costosi di quelli ottenuti con metodi tradizionali e questo elemento in passato è stato percepito come un ostacolo all'espandersi dell'agricoltura biologica. Da anni però le scelte dei consumatori europei si orientano verso alimenti più sani, più nutrienti, più gustosi e ottenuti con metodi più rispettosi dell'ambiente. Ora pertanto c'è un numero sempre maggiore di consumatori disposti a pagare un prezzo maggiore per alimenti che offrano maggiori garanzie di qualità e di sicurezza.
Un tempo i prodotti biologici erano difficili da ottenere fuori dei negozi specializzati o dei mercati locali, ora questi prodotti sono direttamente disponibili negli scaffali dei principali supermercati in tutta Europa. Inoltre vi è ora una disponibilità maggiore dei prodotti offerti, mentre fino a pochi anni fa l'offerta si limitava a frutta e verdura, carne, pollame e prodotti lattieri. Naturalmente, la crescita del mercato al consumo stimola e conduce gli agricoltori a convertirsi alla produzione biologica.

Ma cosa si intende per qualità? Vi sono una serie di aspetti (di natura obbligatoria, facoltativa o ancora di valenza socioeconomica) che definiscono la qualità di un prodotto alimentare .

   


Un elemento obbligatorio è sicuramente dato dalla sicurezza degli alimenti che rappresenta il presupposto di base della qualità.
Altro elemento obbligatorio è il rispetto delle norme giuridiche in materia di ambiente e di benessere degli animali. Indipendentemente dalle caratteristiche dei prodotti, tali norme si rapportano alla protezione delle risorse naturali o ad esigenze di ordine etico.

Il valore nutritivo degli alimenti (benché soggetto a norme di etichettatura) è di natura più relativa, perchè dipende anche dalle abitudini alimentari. Vi sono anche altri aspetti della qualità considerati invece facoltativi per il loro carattere in parte soggettivo (legato alle preferenze dei consumatori: gusto, odore, aspetto).

Alcuni prodotti presentano infine una valenza supplementare sul piano socioeconomico. Si tratta di quei prodotti ottenuti in una regione o secondo un metodo tradizionale particolari (marchi di qualità) oppure perché nei metodi di produzione si privilegia l'attenzione all'ambiente e al benessere degli animali (è in proprio il caso dell'agricoltura biologica).

Dal punto di vista legislativo, in materia di sicurezza alimentare, l'impegno della Comunità è iniziato negli anni '60, si è potenziato negli anni '90 con la realizzazione del mercato unico e dal 1994 si applica alla lotta contro la BSE. Sotto altri profili, le riforme della PAC del 1992 e del 1999 hanno privilegiato le misure agroambientali e gli aiuti all'estensivizzazione e sono anche stati istituiti dei marchi di qualità europei. Non è comunque né possibile né auspicabile che la legislazione europea si sostituisca interamente a quella degli Stati membri per coprire tutti gli aspetti connessi alla qualità; si tratta piuttosto di condurre in parallelo una politica che ne incoraggi il miglioramento.

Dal sito www.bio.benessere.it